L'Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è uno degli Organi a cui spetta l'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, unitamente a:

  • Consiglio di Amministrazione
  • Comitato Esecutivo, se nominato
  • Presidente del Consiglio di Amministrazione
  • Collegio dei Sindaci
  • Collegio dei Probiviri
  • Direzione Generale

L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione, oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea, senza ritardo, e comunque entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di intervenire alla Assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o dai dipendenti autorizzati della Società, da tutti i Soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.

 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci 

  • approva il bilancio e destina gli utili
  • nomina gli Amministratori, i Sindaci ed i Probiviri e provvede alla loro revoca
  • conferisce l’incarico, sentito il Collegio Sindacale, alla Società di revisione incaricata del   controllo contabile e provvede alla sua revoca
  • determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata del controllo contabile
  • approva le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, dei dipendenti e di eventuali collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato
  • delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci
  • determina, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto Sociale, l’importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa
  • delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto

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L’Assemblea straordinaria dei Soci

  • delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto dall’articolo 39 dello Statuto Sociale, quinto comma,
  • delibera sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della Società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l’apposita comunicazione e/o certificazione che l’intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all’emittente.

La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti sopra indicati, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualsiasi sia il numero delle azioni di cui è titolare.

E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e/o degli eventuali Regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ogni Socio non può rappresentare più di cinque Soci, ovvero se superiore, al limite minimo previsto per legge . Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

 

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o in mancanza anche di questi da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione, e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci due scrutatori nonché un segretario, salvo che nel caso di Assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un Notaio, da lui designato.


Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall’articolo 2441, comma quinto, del codice civile, in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o  rappresentata almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un ventesimo dei Soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della Società e il trasferimento della sede sociale all'estero salvo il disposto dell'articolo 31 del D. Lgs. 1.9.1993 n.385.